Art. 14.
(Istituzioni concertistico-orchestrali).

      1. La qualifica di istituzione concertistico-orchestrale è attribuita dal CNM sulla base dei seguenti requisiti:

          a) personalità giuridica di diritto privato o carattere di associazione senza scopo di lucro;

          b) presenza nello statuto di garanzie volte ad assicurare la libertà di espressione artistica e il pluralismo delle scelte culturali;

          c) affidamento della direzione artistica a personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

          d) rapporto stabile con il territorio nel quale ha sede l'istituzione;

 

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          e) personale con rapporto di lavoro stabile.

      2. Il CNM, sentita la regione in cui l'istituzione ha sede e verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, rinnova, ogni tre anni, la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale.